Storia

Statuto

Organi sociali

Iscrizione

 

STATUTO nella formulazione ultima del 27 febbraio 1992

Art. 1
Esiste in Torino, costituitasi nel 1866 con sede attuale in Corso Massimo D'Azeglio 42 una associazione senza finalità di lucro denominata Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, per brevità nel contesto del presente Statuto indicata come SIAT, avente lo scopo di promuovere e svolgere iniziative culturali nel campo dell'ingegneria e dell'architettura, contribuire - al suo interno - allo sviluppo dei rapporti tra gli Ingegneri e gli Architetti - e all'esterno - del Sodalizio con le Istituzioni italiane ed estere.

Art. 2
I Membri della SIAT si distinguono in Soci Ordinari e Soci Onorari.

Art. 3
Possono essere Soci Ordinari gli Ingegneri e gli Architetti laureati in Istituti Universitari italiani, nonché quelli laureati in Istituti stranieri di livello corrispondente, secondo le modalità specificate al successivo articolo 15.

Art. 4
Possono altresì essere eletti, a maggioranza semplice, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, Soci Onorari fra quelle persone che si siano particolarmente distinte nell'ingegneria, nell'architettura o nelle scienze e arti aventi attinenza con l'ingegneria e l'architettura, alle quali la SIAT intenda conferire particolare segno di considerazione.

Art. 5
Alle riunioni e manifestazioni sociali possono intervenire, oltre ai Soci, quelle persone che la SIAT ritenga opportuno invitare 

Art. 6
Organi della SIAT sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti.  

Art. 7
L'Assemblea dei Soci è convocata ogni qual volta sia necessario. Dovrà, comunque, tenersi ogni anno almeno un'assemblea entro il primo semestre dell'anno nella quale dovranno essere presentati per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso. Alle Assemblee intervengono, con diritto di voto, i Soci (Ordinari e Onorari). Per la validità delle deliberazioni in Assemblea in prima convocazione è necessario un numero di votanti pari ad almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei Soci presenti e prese a maggioranza semplice. In ogni caso deve trattarsi di materia iscritta all'Ordine del Giorno e deve rammentarsi sugli avvisi di convocazione il disposto del presente articolo.  

Art. 8
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti di cui uno ingegnere ed uno architetto, e da dieci Consiglieri. Tutti i Membri del Consiglio devono essere Soci (Ordinari od Onorari) della SIAT. Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e rappresenta la SIAT e - di regola - è Direttore Responsabile della Rivista di cui al successivo articolo 13. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Segretario, il Vice-Segretario ed il Tesoriere, nomina altresì, ove ritenuto necessario, comitati ad hoc per l'attuazione delle iniziative della SIAT, presieduti da un membro del Consiglio stesso.  

Art. 9
Revisori dei Conti: l'Assemblea dei Soci elegge, fra i Soci, tre Revisori dei Conti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il bilancio consuntivo, quando è presentato all'Assemblea, deve essere accompagnato da una Relazione del Collegio dei Revisori.  

Art. 10
Tutti i Membri del Consiglio Direttivo sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci. Sono eletti con votazioni separate: il Presidente, i due Vice-Presidenti, i dieci Consiglieri. Per il Presidente e per i Vice-Presidenti è necessaria la maggioranza semplice dei presenti; per gli altri Consiglieri è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti.  

Art. 11
I Membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni. Qualora un Membro del Consiglio Direttivo risulti ingiustificatamente assente dalle riunioni del Consiglio in misura eccedente un terzo delle riunioni del primo e/o secondo anno di mandato, egli decade dalla sua carica. Qualora per qualsiasi motivo un Membro del Consiglio Direttivo non abbia a compiere il triennio, il Consiglio Direttivo potrà cooptare un Socio che, così nominato, rimarrà in carica soltanto sino al termine del triennio per il quale il precedente Socio era stato eletto; ma potrà essere rieletto per il triennio successivo. 
 
Art. 12
Nell'Assemblea di rinnovo per compiuto triennio delle cariche sociali, non più di sei dei tredici membri del Consiglio Direttivo uscente possono essere rieletti come Consiglieri nel Consiglio Direttivo entrante; e, ciò, al massimo per un secondo triennio.  

Art. 13
Organo di stampa ufficiale della Società è la Rivista Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino. In essa saranno pubblicati gli atti delle Assemblee e delle riunioni sociali; possono inoltre essere pubblicate comunicazioni e conferenze di Soci ed altri articoli attinenti agli scopi sociali, resoconti ed atti di manifestazioni indette o patrocinate dalla SIAT. Gli organi della Rivista sono: il Direttore Responsabile, il Vice-Direttore, il Comitato di Amministrazione, il Comitato di Redazione.
- Il Consiglio Direttivo della Società nomina il Direttore Responsabile della Rivista, il ViceDirettore e il Comitato di Amministrazione della Rivista, che dovrà essere consultato dal Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore Responsabile, nomina il Comitato di Redazione della Rivista, il quale riveste funzioni consultive in merito al contenuto della rivista medesima.

Art. 14
Quando in una medesima città, fuori della sede sociale, un adeguato numero di soci dichiari di volersi unire in Sezione, il Consiglio Direttivo della SIAT ne prenderà in considerazione la richiesta e potrà autorizzare la costituzione, stabilendone le relative norme.

Art. 15
Ogni domanda di ammissione a Socio deve essere corredata dalla presentazione di due Soci proponenti. Il Consiglio Direttivo vaglia le domande e ne delibera l'accettazione. Ne dà notizia all'Assemblea e ne pubblica l'elenco negli atti della SIAT. Il Consiglio Direttivo potrà proporre all'Assemblea, in casi di particolare gravità, la radiazione di Soci.

Art. 16
Il patrimonio della SIAT è costituito dalle quote versate annualmente dai Soci nonché altri eventuali contributi o elargizioni o donazioni o lasciti, e dalle acquisizioni comunque effettuate.

Art. 17
L'entità delle quote sociali viene deliberata di anno in anno dall'Assemblea. All'atto dell'ammissione i Soci si impegnano per tutto l'anno in corso. L'impegno si intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo qualora non siano state presentate dimissioni per iscritto entro il 30 novembre dell'anno precedente o non sia pervenuta la quota sociale entro il primo semestre dell'anno al quale si riferisce la quota stessa.

Art. 18
Il presente Statuto potrà essere modificato con approvazione di almeno la metà più uno dei Soci. La votazione potrà anche avvenire per corrispondenza.

Art. 19
Le norme per il funzionamento della SIAT e per lo svolgimento della sua attività saranno fissate da un regolamento per il quale sarà sufficiente l'approvazione del Consiglio Direttivo e la ratifica dell'Assemblea.

Art. 20
 In caso di scioglimento della SIAT, che dovrà essere approvato col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, i beni sociali saranno devoluti al Politecnico di Torino.